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REGISTRO CONSEGNA MEDICINALI SENZA RICETTA

Pur restando una pratica vietata in condizioni normali, la dispensazione in assenza di prescrizione è possibile, sulla base del DM 31 marzo 2008, purchè sussistano alcune condizioni.
Stato di necessità (art. 54 Codice Penale)

Il farmacista può consegnare un medicinale senza ricetta in situazioni eccezionali, quando è necessario salvare il paziente da un danno grave e irreparabile alla salute. In questi casi, la condotta è legittima e il farmacista non può essere ritenuto responsabile.

Urgenza ed estrema necessità (D.M. 31 marzo 2008)

Anche in assenza di pericolo immediato, il decreto consente la dispensazione senza prescrizione in casi specifici:

  • Patologie croniche (es. diabete, ipertensione, BPCO), con evidenze che confermino la terapia in corso.
  • Necessità di non interrompere un trattamento, ad esempio una terapia antibiotica già iniziata.
  • Dimissioni ospedaliere recenti, con documentazione che indichi la prosecuzione della terapia.

Esclusioni.

Non è mai consentita la consegna senza ricetta di:

  • medicinali stupefacenti (DPR 309/1990);
  • medicinali a carico SSN;
  • medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa.

Adempimenti del farmacista

  • Consegna di una sola confezione (salvo antibiotici monodose).
  • Rilascio al paziente di una scheda per informare il medico curante.
  • Registrazione della dispensazione in apposito Registro numerato e timbrato, allegando eventuali dichiarazioni del paziente. 

Resta fermo l’obbligo del rigoroso rispetto della normativa in tutte le altre circostanze.